Statuto Associazione

Gruppo Utenti Function Point Italia -
Italian Software Metrics Association

Titolo I - Denominazione - Sede - Durata - Scopi

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita una Associazione denominata "Gruppo Utenti Function Point Italia - Italian Software Metrics Association", in via breve "GUFPI-ISMA".

L'Associazione ha sede legale in Torino Corso Giovanni Agnelli 4210137, e potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 2 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2032. Tale durata potrà essere prorogata, o l'Associazione anticipatamente sciolta, con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione, costituita senza fini di lucro, si propone come scopi:

  1. la promozione e lo sviluppo nel territorio italiano delle tecniche quantitative di misurazione dei prodotti, processi e servizi ICT ed in particolare delle tecniche di misura funzionale del software come i Function Point, attraverso la collaborazione, la ricerca e lo scambio di esperienze tra i soci partecipanti;
  2. la promozione, lo sviluppo e il coordinamento di attività volte all'aggiornamento culturale e professionale tra i suoi soci;
  3. la preparazione, l'organizzazione e la partecipazione a meeting, seminari di studio e manifestazioni, anche all'estero, con l'utilizzo di attrezzature e/o materiali propri o altrui;
  4. la promozione e lo sviluppo delle attività dell'Associazione attraverso la pubblicazione e/o distribuzione, anche in via digitale e telematica, di periodici specializzati, di manuali, nonché del materiale e della documentazione tecnica prodotta a beneficio dei soci e di tutti gli interessati;
  5. lo studio e la valorizzazione delle attività dell'Associazione attraverso l'adesione ad altre associazioni internazionali, nonché attraverso la collaborazione con organismi nazionali ed internazionali aventi analoghi scopi;
  6. stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la gestione di corsi e seminari, nonché garantire la prestazione di servizi rientranti nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare, aderire e affiliarsi, previa delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell'Associazione. L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, offrendo la propria assistenza e presenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività o, comunque, da chiunque sia interessato allo sviluppo delle attività dell'Associazione, e potrà acquisire beni mobili o immobili.

Titolo II - Ammissione, diritti e obblighi, recesso ed esclusione dei soci

Articolo 4 - Soci

Hanno titolo a partecipare all'Associazione i soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento degli scopi dell'Associazione e/o impegnati nell'espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell'Associazione o che siano interessati in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione medesima.

I soci - tutti di natura individuale - si dividono in:

  • Fondatori: sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono richiamati nell'atto costitutivo.
  • Ordinari: sono coloro i quali, operando in Italia e avendo interesse all'Information & Communication Technology e, in particolare, agli scopi dell'Associazione, richiedono di essere ammessi all'Associazione.
  • Studenti: sono coloro che, in regola con l’iscrizione ad un Istituto di Istruzione Superiore pubblico o privato, hanno interesse negli scopi ed attività dell’Associazione e facciano richiesta di adesione ad essa.
  • Onorari: sono tutti gli enti, le associazioni, le organizzazioni, i professionisti, nonché i professori universitari e, comunque, tutti coloro che sono in grado di garantire un apporto qualificante all'Associazione nel perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 3, ovvero che si sono particolarmente distinti operando a favore dell'Associazione.

Articolo 5 - Ammissione dei Soci

Per diventare soci è necessario compilare la richiesta di iscrizione ed effettuare il pagamento della quota associativa. Entrambe le evidenze vanno inviate alla segreteria dell’associazione. La segreteria ha il dovere di tenere informato il Consiglio Direttivo sui nuovi soci.

L'ammissione dei soci onorari, previa accettazione da parte degli stessi, viene proposta e deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Obblighi e diritti dei Soci

É espressamente esclusa la temporanea partecipazione dei soci alla vita associativa.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi.

I soci, ad eccezione dei soci onorari, hanno l'obbligo di versare le quote associative annuali e le eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, nonché i soci onorari, hanno diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, al diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché di ricevere le prestazioni che formano oggetto dell'attività della medesima.

La quota e/o il contributo associativo versato sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota non è rivalutabile.

Articolo 7 - Recesso ed esclusione dei Soci dall'Associazione

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

La qualifica di socio si perde per recesso del socio stesso ovvero per l'esclusione dello stesso dall'Associazione.

Ciascun socio può recedere dall'Associazione previa presentazione di apposita richiesta che dovrà essere inviata tramite raccomandata o posta elettronica certificata.

Ciascun socio, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere escluso dall'Associazione nelle ipotesi di seguito indicate:

  1. per mancato versamento delle quote associative annuali o delle quote straordinarie;
  2. per una grave violazione dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
  3. per il compimento di atti contrari agli scopi dell'Associazione ovvero lesivi della dignità morale dell'Associazione medesima o dei singoli soci;
  4. per condanna del socio, nel caso si tratti di persona fisica, con sentenza passata in giudicato;
  5. per dichiarazione di fallimento del socio, nel caso si tratti di persona giuridica, ovvero se il socio non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali nei confronti dei propri dipendenti, ovvero non sia in regola con il pagamento delle imposte o delle tasse.

Nei suddetti casi le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate al socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata; il socio potrà presentare le sue contro-deduzioni entro trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione.

Qualora il socio sia sottoposto a procedimento penale, lo stesso verrà sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva, riservandosi il Consiglio Direttivo sulla esclusione in caso di condanna e sulla sua eventuale riammissione.

Titolo III - Organi e cariche dell'Associazione

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente e il Vice Presidente;
  4. il Tesoriere;
  5. il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere, per l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese preventivamente deliberate dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale dei soci è convocata da parte del Presidente almeno una volta l'anno entro il 30 giugno.

L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure quando almeno 1/10 dei soci ne faccia richiesta motivata scritta al Presidente.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i soci con lettera da inviarsi a mezzo fax, posta elettronica o posta ordinaria almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci. I soci possono delegare a partecipare alle Assemblee un proprio rappresentante o un altro socio. I soci aventi diritto al voto possono all’uopo delegare un proprio rappresentante o un altro socio. Ogni socio o rappresentante non può detenere più di tre deleghe di voto.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Coordinatore del Consiglio Direttivo; in caso di assenza anche di questi, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Quando non diversamente stabilito dalla legge, segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione e, in caso di sua assenza, un socio nominato dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni sono validamente adottate per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale. Le nomine delle cariche sociali avvengono secondo le modalità stabilite dal Presidente.

I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inviati in copia a tutti i soci.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
  2. determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge;
  3. nomina il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
  4. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di adesione e le quote associative, le eventuali quote straordinarie;
  5. approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento interno;
  6. delibera su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto.

L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

L'Assemblea straordinaria:

  1. delibera sulle modifiche allo Statuto;
  2. delibera sulla proroga ovvero sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione è validamente costituita dalla metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci. Le delibere sono prese, in entrambi i casi, con il voto favorevole della metà + 1 degli aventi diritto.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

  1. l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
  2. fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;
  3. decidere sulla gestione e sugli investimenti patrimoniali;
  4. redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e curarne la trasmissione all'assemblea generale dei soci per l'approvazione, nonché redigere la relazione generale sull'attività dell'associazione;
  5. deliberare sulla ammissione di nuovi soci;
  6. deliberare sull'esclusione dei soci;
  7. proporre all'assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto e sulla proroga dell'Associazione;
  8. proporre all'assemblea le delibere in materia di: quota di adesione, quote associative, quote straordinarie;
  9. deliberare ogni altro atto di amministrazione;
  10. conferire e revocare procure;
  11. nominare un segretario nonché un tesoriere;
  12. costituire gruppi di lavoro, formati da almeno tre componenti, per l'esame e l'approfondimento di specifiche materie. I gruppi di lavoro riferiscono al Consiglio Direttivo circa i risultati delle loro attività. Tutti i documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono di proprietà dell'Associazione e la loro divulgazione all'esterno dell'associazione è condizionata all'approvazione del Consiglio Direttivo;
  13. redigere il regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri eletti dall'assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a mancare o si dimettono nel corso del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, alle nomine integrative provvede l'Assemblea ordinaria dei soci, che, in tal caso, va convocata entro e non oltre trenta giorni. I nuovi consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente, del Vice Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo avviene mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto, nell’ordine, dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale quello di chi presiede la riunione.

Articolo 13 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma.

Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee dei soci, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente, nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 14 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo per quattro anni, con possibilità di riconferma.

Il segretario:

  1. partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci provvedendo a redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali relativi a queste ultime;
  2. raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle riunioni dell'Associazione, nonché tutta la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione. In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro, all'incasso della quota di adesione e di tutte le quote associative, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell'Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo.

A tale ultimo fine, per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, sarà aperto un deposito a risparmio e/o un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all'Associazione depositando la firma del Tesoriere.

Tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate dal Tesoriere e depositate in detto deposito e/o conto corrente fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese.

Titolo IV - Quote Associative - Patrimonio ed Esercizio

Articolo 15 - Quote Associative

I soci fondatori, ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento delle seguenti quote associative:

  1. quota di adesione, distinta fra soci fondatori e sostenitori e soci ordinari, fissata all'atto costitutivo salvo eventuale successivo aggiornamento deliberato dall'Assemblea dei soci; i soci ordinari potranno raggiungere il livello contributivo dei soci sostenitori anche in un momento successivo, attraverso il versamento della differenza, con la conseguente acquisizione della qualità di socio sostenitore;
  2. quota associativa, deliberata annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
  3. quota straordinaria, può essere fissata, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo in relazione a particolari necessità dell'Associazione.

La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Articolo 16 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  1. dalle quote associative di cui al precedente articolo 15;
  2. da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell'Associazione;
  3. da eventuali proventi per prestazioni di servizi vari a soci o a terzi;
  4. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli soci non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere il rimborso delle quote associative versate.

É fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 17 - Esercizio

L'esercizio sociale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dell'esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In nessun caso si potrà procedere alla distribuzione sia diretta che indiretta degli eventuali avanzi di esercizio; questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio dell'associazione.

Titolo V - Scioglimento dell'Associazione e disposizioni generali

Articolo 18 - Delibera di scioglimento e liquidazione

L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.

L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 - Clausola arbitrale

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e l’associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un arbitro unico designato dalle parti di comune accordo fra di loro. In difetto di accordo la nomina verrà demandata al Presidente pro-tempore dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. L’arbitro giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Articolo 20 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.


Approvato in assemblea straordinaria dei soci il 22 maggio 2017
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